Questa è una traduzione non ufficiale, fornita esclusivamente a fini informativi. Per i testi autentici e le versioni aggiornate, consultare la fonte ufficiale del Governo tunisino.
http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/SITEIORT
Sezione Prima – Assenza di criminalità
Articolo 37 – Nessuno può essere punito se non per un fatto compiuto intenzionalmente, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Articolo 38 (Modificato) – Il reato non è punibile quando l’imputato non ha superato l’età di 13 anni compiuti al momento del fatto, o era in stato di demenza.
Il giudice può ordinare, nell’interesse della sicurezza pubblica, la consegna dell’imputato demente all’autorità amministrativa.
Articolo 39 – Non vi è reato quando l’autore è stato costretto da una circostanza che esponeva la sua vita o quella di un suo prossimo a un pericolo imminente, e quando tale pericolo non poteva essere altrimenti evitato.
Sono considerati prossimi:
gli ascendenti e i discendenti,
i fratelli e le sorelle,
i coniugi.
Se la persona minacciata non è un prossimo, il giudice valuterà il grado di responsabilità.
Articolo 40 – Non vi è reato:
Se l’omicidio è stato commesso, se le lesioni sono state inferte o i colpi dati nel respingere, di notte, l’arrampicata o l’effrazione delle recinzioni, muri o ingressi di un’abitazione o delle sue pertinenze;
Se il fatto è avvenuto difendendosi contro gli autori di furti o saccheggi eseguiti con violenza.
Articolo 41 – Il timore reverenziale non ha il carattere della costrizione.
Articolo 42 – Non è punibile chi ha commesso un fatto in virtù di una disposizione di legge o di un ordine dell’autorità competente.
Sezione II. – Attenuazione della criminalità
Articolo 43 (Modificato) – La legge penale è applicabile ai delinquenti di età superiore a tredici anni compiuti e inferiore a diciotto anni compiuti. Tuttavia, quando la pena prevista è la pena di morte o l’ergastolo, essa è sostituita da una reclusione di dieci anni. Se la pena prevista è la reclusione per una durata determinata, tale durata è ridotta della metà, senza che la pena inflitta superi i cinque anni. Le pene accessorie enunciate all’articolo 5 del presente codice non sono applicabili, lo stesso vale per le norme sulla recidiva.
Articolo 44 (Abrogato)
Articolo 45 (Abrogato) – Abrogato.
Articolo 46 – Se l’età del delinquente è incerta, il giudice incaricato di conoscere del reato è autorizzato a determinarla.
Sezione III. – Aggravamento di criminalità
Articolo 47 (Modificato) – È recidivo chiunque, dopo essere stato condannato per una prima infrazione, ne commetta una seconda prima che sia trascorso un termine di cinque anni dal momento in cui la prima pena è stata scontata, remissione o prescrizione.
Il termine è di dieci anni, se entrambe le infrazioni comportano una pena detentiva pari o superiore a dieci anni.
Articolo 48 – Non si tiene conto ai fini della determinazione della recidiva:
1.delle condanne previste nel libro III del presente codice,
2.delle condanne pronunciate dai tribunali militari, a meno che non siano motivate da infrazioni di diritto comune,
3.delle condanne per le infrazioni previste agli articoli 217 e 225 del presente codice e, in generale, per le infrazioni che esistono indipendentemente da qualsiasi elemento intenzionale, a meno che i procedimenti in corso non siano essi stessi motivati da infrazioni della stessa specie.
Articolo 49 (Abrogato) – Abrogato.
Articolo 50 (Modificato) – In caso di recidiva, la pena non può essere inferiore al massimo previsto dal testo della nuova infrazione né superiore a tale cifra raddoppiata, fatto salvo, tuttavia, l’articolo 53, ove applicabile.
Articolo 51 (Abrogato) .
Articolo 52 – In materia di ubriachezza pubblica, la prima recidiva comporta la condanna al massimo delle pene previste dall’articolo 317 del presente codice.
Le recidive successive sono punite con sei mesi di reclusione.
Articolo 52 bis (Abrogato) – Abrogato.
Sezione IV. – Dell’applicazione delle pene.
Articolo 53 (Modificato) –
1. Quando le circostanze del fatto perseguito appaiono tali da giustificare l’attenuazione della pena e la legge non vi si oppone, il tribunale può, specificandole nella sua sentenza, e sotto le riserve qui di seguito determinate, abbassare la pena al di sotto del minimo legale, scendendo di un grado e persino di due gradi nella scala delle pene principali enunciate all’articolo 5 del presente codice.
2. Abrogato.
3. Se la pena prevista è l’ergastolo, essa non può essere abbassata al di sotto di cinque anni.
4. Se la pena prevista è l’imprigionamento per un periodo superiore o uguale a dieci anni, essa non può essere abbassata al di sotto di due anni.
5. Abrogato.
6. Se la pena prevista è l’imprigionamento per un periodo superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni, essa non può essere abbassata al di sotto di sei mesi.
7. Se la pena prevista è l’imprigionamento per un periodo inferiore o uguale a cinque anni, la pena può essere abbassata fino a un giorno, può, inoltre, essere convertita in una multa il cui importo non può eccedere il doppio del massimo previsto per l’infrazione.
8. Se è prevista soltanto la pena detentiva, il massimo della multa non può, nel caso in cui la multa sia sostituita alla detenzione, superare quattro dinari in materia di contravvenzione e duemila dinari in materia di reato.
9. Se la pena prevista è, simultaneamente, l’imprigionamento e la multa, il tribunale può, anche in materia di contravvenzione, ridurre entrambe le pene o pronunciare soltanto una delle due pene, senza, tuttavia, che la multa possa, in quest’ultimo caso, eccedere il doppio del massimo previsto per l’infrazione.
10. Se è prevista soltanto la pena pecuniaria, essa può essere ridotta a un dinaro qualunque sia la giurisdizione investita della causa.
11. In caso di recidiva, i minimi sopra previsti dovranno essere raddoppiati.
12. Abrogato.
13. In caso di condanna per reato o in caso di condanna alla detenzione per crimine, i tribunali possono, in tutti i casi in cui la legge non vi si oppone, ordinare con la stessa sentenza, motivando la loro decisione, che sia sospesa l’esecuzione della pena se l’imputato non è stato oggetto di condanna precedente alla detenzione per crimine o reato.
Tuttavia, la sospensione dell’esecuzione può essere concessa in materia criminale solo se il minimo della pena pronunciata, con applicazione delle circostanze attenuanti, non supera due anni di detenzione.
14. Se, durante il termine di cinque anni dalla sentenza, il condannato non commette alcun crimine o reato seguito da detenzione o da una pena più grave, la condanna sarà considerata come non avvenuta.
In caso contrario, la prima pena sarà eseguita per prima, senza che essa possa confondersi con la seconda.
15. Abrogato.
16. La sospensione della pena non comprende il pagamento delle spese processuali e dei danni, né le multe in materia fiscale e forestale.
17. Essa non comprende neppure le pene accessorie e le incapacità derivanti dalla condanna. Tuttavia, queste cessano di avere effetto dal giorno in cui la condanna principale è essa stessa considerata come non avvenuta.
18. Il tribunale è tenuto, nel pronunciare la sospensione dell’esecuzione, ad avvertire il condannato che in caso di nuova condanna nelle condizioni sopra indicate, la prima pena sarà eseguita, e che le pene della recidiva gli saranno applicate.
19. La condanna con sospensione, anche alla multa, non dovrà figurare negli estratti rilasciati alle parti, a meno che una denuncia seguita da condanna, nei termini del comma 14 del presente testo, non sia intervenuta nel termine di cinque anni.