Questa è una traduzione non ufficiale, fornita esclusivamente a fini informativi. Per i testi autentici e le versioni aggiornate, consultare la fonte ufficiale del Governo saudita (Boe.gov.sa).
Fonte ufficiale: Legge sulle Agenzie Commerciali – portale Boe.gov.sa
Decreto Reale n. 11 – 22 luglio 1962
Legge sulle Agenzie Commerciali
Articolo 1
Una persona non saudita, sia fisica che giuridica, non può operare come agente commerciale nel Regno. Le società saudite che operano come agenti commerciali devono avere un capitale 100% saudita, e i membri dei loro Consigli di amministrazione e i firmatari autorizzati devono essere sauditi.
Articolo 2
Gli agenti commerciali che svolgono attività alla data di emissione della presente Legge e che non sono soggetti alle disposizioni dell’Articolo 1 della presente Legge avranno un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per liquidare e trasferire le loro attività ad agenti commerciali sauditi.
Il Ministro del Commercio e dell’Industria specificherà tale periodo per ciascun agente separatamente, tenendo conto del tempo per la liquidazione, della natura dell’attività e del periodo sopra menzionato.
Articolo 3
Una persona non può operare come agente commerciale a meno che il suo nome non sia registrato presso il Ministero del Commercio e dell’Industria in un registro designato a tale scopo; detto registro sarà istituito in base a una decisione del Ministro del Commercio e dell’Industria. Il registro includerà il nome del mercante o della società, il tipo di merci, il nome della società o dell’ente autorizzante, la data di autorizzazione e, se definito, la durata dell’autorizzazione.
Le domande di registrazione devono essere presentate insieme ai documenti di supporto al Viceministro del Commercio e dell’Industria. Tali domande non possono essere respinte se non per motivi relativi a non sauditi o a sauditi non qualificati o esclusi dall’attività commerciale. I richiedenti respinti possono fare ricorso al Ministro del Commercio e dell’Industria.
Articolo 4
Una persona che opera come agente commerciale in violazione della presente Legge sarà soggetta a una multa non inferiore a 1000 riyal e non superiore a 5000 riyal. Se la violazione è commessa da uno straniero o da una società saudita con uno o più soci non sauditi, la multa sarà accompagnata dalla liquidazione amministrativa dell’agenzia commerciale, e il trasgressore potrà essere temporaneamente o permanentemente escluso dall’attività commerciale. Il Ministro dell’Interno può, su raccomandazione del Ministro del Commercio e dell’Industria, ordinare l’espulsione di detto straniero.
Articolo 4: Questo Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/32), del 10/8/1400H, e recita come segue:
Qualsiasi persona che violi la presente Legge o i suoi Regolamenti Attuativi sarà soggetta a una multa non inferiore a 5000 riyal e non superiore a 50.000 riyal; la sanzione sarà pubblicata a spese del trasgressore senza pregiudizio del diritto di qualsiasi parte lesa al risarcimento. Se la violazione è commessa da uno straniero o da una società saudita con uno o più soci non sauditi, la multa sarà accompagnata dalla liquidazione amministrativa dell’agenzia commerciale, e il trasgressore potrà essere temporaneamente o permanentemente escluso dall’attività commerciale. Il Ministro dell’Interno può, in base alla sanzione imposta, ordinare l’espulsione dello straniero. Il Ministero del Commercio notificherà al Ministro dell’Interno detto straniero o socio non saudita.
Articolo 5
Le tariffe per la registrazione nel Registro delle Agenzie saranno le seguenti:
– 50 riyal per un commerciante individuale.
– 100 riyal per una società.
Le tariffe saranno pagate una sola volta.
Articolo 5: Questo Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/8),
del 20/3/1393H, e recita come segue:
Una tariffa unica di 500 riyal sarà imposta a un commerciante individuale o a una società per la registrazione nel Registro delle Agenzie.
Articolo 6:
La presente Legge entrerà in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione.
Articolo 6: Questo Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/5), del 11/6/1389H, e recita come segue:
1. Sarà costituito un collegio di tre membri presso il Ministero del Commercio e dell’Industria in base a una decisione del suo Ministro per imporre le sanzioni previste dalla Legge sulle Agenzie Commerciali e dalla Legge sulla Taratura e Misurazione.
2. Le decisioni del collegio possono essere impugnate davanti al Ministro del Commercio e dell’Industria entro 15 giorni dalla data in cui la parte lesa o il suo rappresentante ne viene informato; in caso contrario, tali decisioni diventeranno definitive con l’approvazione del Ministro del Commercio e dell’Industria.
Articolo 1: Questo Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/32), del 10/8/1400H e recita come segue:
Fermo restando quanto previsto da altre leggi, la Legge sulle Agenzie Commerciali, emanata in base al Decreto Reale n. 11, del 20/2/1382H, e le sue modifiche si applicano a qualsiasi persona che stipuli un accordo con il produttore o il suo rappresentante nel suo paese per svolgere attività commerciale, sia come agente che come distributore, in qualsiasi forma di autorizzazione o distribuzione. Legge sulle Agenzie Commerciali
Articolo 2: Questo Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/32),
del 10/8/1400H, e recita come segue:
Fermo restando le leggi e le decisioni relative alla fornitura di ricambi e parti di ricambio e manutenzione, l’agente e il distributore devono:
a) rendere disponibile una fornitura continua di pezzi di ricambio molto richiesti e rendere
disponibili altri pezzi di ricambio meno richiesti entro un tempo ragionevole, come stipulato dai Regolamenti di Attuazione; e
b) fornire la manutenzione necessaria per i prodotti, garantire la loro qualità di fabbricazione e rispettare i termini e le condizioni dei produttori per tutta la durata del contratto di agenzia e l’anno successivo alla scadenza del contratto di agenzia o alla nomina di un nuovo agente, a seconda di quale evento si verifichi per primo, in conformità ai Regolamenti di Attuazione.
Articolo 3: Il presente Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/32),
datato 10/8/1400H, come segue:
I Regolamenti di Attuazione della Legge sulle Agenzie Commerciali saranno emanati dal Ministro del Commercio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4: Il presente Articolo è stato modificato ai sensi del Decreto Reale n. (M/32),
datato 10/8/1400H, come segue: Il Ministero del Commercio preparerà modelli di contratti per agenti e distributori. I modelli di contratto conterranno tutti gli elementi necessari, inclusi le parti del contratto, l’oggetto, la durata, il territorio, i termini per il rinnovo e la risoluzione, e gli obblighi delle parti l’una verso l’altra e verso i consumatori, specialmente riguardo alla fornitura di manutenzione e pezzi di ricambio.
Fonte ufficiale: Legge sulle Agenzie Commerciali – portale Boe.gov.sa